L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso:

  • a)l'assegnazione, con le modalita' di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unita' immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;
  • b)l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorita' ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;
  • c)l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;
  • d)la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;
  • e)l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonche' di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;
  • f)il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonche' opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, piu' in generale, infrastrutturali;
  • g)interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;
  • h)la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate. ((Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25)).

Testo vigente dal 12 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art8 · fonte su Normattiva