Art. 2 — Definizione di attività agrituristiche
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Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarita' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attivita':
- a)dare stagionalmente ospitalita', anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b)somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c)organizzare attivita' ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006
