Disciplina dell'agriturismo

Art. 2 — Definizione di attività agrituristiche

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Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarita' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attivita':

  • a)dare stagionalmente ospitalita', anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  • b)somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
  • c)organizzare attivita' ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730~art2 · fonte su Normattiva