Art. 8-bis — Competenza in tema di rapporto
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Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative. 2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 115 (in G.U. 1a s.s. 12/04/1994, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale del presente articolo "nella parte in cui prevede che e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziche' all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma medesima".
Testo in vigore dal 13 aprile 1995 al 31 marzo 2006
