Art. 16 — Copertura finanziaria
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 marzo 2006
