Art. 7 — Abilitazione e disciplina fiscale
Le regioni disciplinano le modalita' per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche piu' rappresentative, corsi di preparazione. Lo svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attivita' agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.
Testo vigente dal 16 marzo 2006
