Disciplina dell'agriturismo
Art. 15 — Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' di cui alla presente legge in conformita' allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 16 marzo 2006
