Art. 4 — Disciplina dell'uso dei fitofarmaci
Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura ((o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero)), stabilendo le relative sanzioni.
Testo vigente dal 14 ottobre 2020
