Disciplina dell'apicoltura

Art. 4 — Disciplina dell'uso dei fitofarmaci

Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura ((o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero)), stabilendo le relative sanzioni.

Testo vigente dal 14 ottobre 2020

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-12-24;313~art4 · fonte su Normattiva