Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Abrogato dal 25 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Abrogato dal 25 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1955 al 25 ottobre 2011. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La frequenza dei corsi di insegnamento complementare e' obbligatoria e gratuita. La obbligatorieta' non sussiste per coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato. Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali. L'esercizio dell'attivita' rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attivita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art17 · fonte del testo