Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Abrogato dal 25 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Abrogato dal 25 ottobre 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 lett. c e 23 lett. b della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sollevata con l'ordinanza del Pretore di Acireale del 28 marzo 1956 in riferimento alla norma contenuta nell'art. 39 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957. ENRI…
Art. 39 cost. · Art. 11 Disciplina dell'apprendistato · Art. 23 Disciplina dell'apprendistato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 2004 al 25 ottobre 2011. 205 parole tolte, 6 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il datore di lavoro ha l'obbligo:
tolto: a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' per diventare lavoratore qualificato;
tolto: b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;
tolto: c) di osservare le norme del contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;
tolto: d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale e' stato assunto;
tolto: e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
tolto: f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo;
tolto: g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perche' l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
tolto: h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
tolto: i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potesta' sui risultati dell'addestramento;
tolto: l) LETTERA ABROGATAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 10 SETTEMBRE 2003 aggiunto: 14 SETTEMBRE 2011, N. tolto: 276, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2004, N. 251. aggiunto: 167
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art11 · fonte del testo