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Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneita' all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato. In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di eta' e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneita'. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovra' essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 25 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art18 · fonte del testo