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Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice civile l'apprendista e' mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneita' ed il periodo di apprendistato e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio del lavoratore.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 25 ottobre 2011
