Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1956 al 25 ottobre 2011. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attivita', anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attivita' venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica piu' idonei ai loro scopi produttivi. Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto Ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586. In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art25 · fonte del testo