[1]All'art. 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, aggiungere il seguente comma: "In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente".
[2]La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 luglio 1956
[4]GRONCHI
[5]SEGNI - VIGORELLI - MEDICI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
Testo vigente dal 23 luglio 1956
