[1]All'art. 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, aggiungere il seguente comma: "In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente".

[2]La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 luglio 1956

[4]GRONCHI

[5]SEGNI - VIGORELLI - MEDICI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO

Testo vigente dal 23 luglio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-08;706~art5 · fonte del testo