Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 2003 al 25 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
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Articolo abrogato dal d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1955 al 30 gennaio 2003. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati. L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art27 · fonte del testo