Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1979 al 25 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla 21 dicembre 1978, n. 845.
Abrogato dal 14 gennaio 1979
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Articolo abrogato dalla 21 dicembre 1978, n. 845.
Abrogato dal 14 gennaio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1955 al 14 gennaio 1979. 88 parole tolte, 8 parole aggiunte.
tolto: Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'art. 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalita' alcuna per gli imprenditori, il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264. L'erogazioni delle somme medesime verra' effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in maniera forfettaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettivita' degli apprendisti artigiani.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA 21 DICEMBRE 1978, N. 845
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art28 · fonte del testo