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In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidita' e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, puo' determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62, della legge 29 aprile 1940, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 25 ottobre 2011
