Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Abrogato dal 25 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Abrogato dal 25 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1955 al 25 ottobre 2011. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti gia' occupati. Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali e' adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta piu' favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento e' concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potra' essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20,aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art31 · fonte del testo