Al ruolo del personale ausiliario di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si accede, in relazione alle particolari esigenze del servizio, in deroga alle disposizioni della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' a quelle concernenti l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per esame. L'esame consiste in una prova pratica di idoneita', integrata da una prova psicotecnica, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della patente di guida di categoria "D".

Testo vigente dal 7 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-03;35~art1 · fonte su Normattiva