Art. 9 — Modalità per l'assunzione delle categorie riservatarie
Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti l'assunzione obbligatoria delle categorie riservatarie contemplate nella stessa legge, si applicano, per l'accesso ai ruoli del personale dell'esercizio di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con l'osservanza delle modalita' contenute nell'articolo 59, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1967, n. 1417.
Testo vigente dal 24 agosto 1974
