Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento delle vacanze, si provvede, in deroga alle disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli integrato da una prova pratica di idoneita' tecnica, riservato agli autisti assunti fino alla data anzidetta ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorche' non piu' in servizio, che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di eta' e sono in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 7 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-03;35~art3 · fonte su Normattiva