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I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attivita' di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito. Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 31 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;161~art1 · fonte su Normattiva