La responsabilita' professionale per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di societa', sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3. Ferma restando la responsabilita' professionale di cui al comma 1, l'impresa o la societa' che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3.

Testo vigente dal 21 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;264~art4 · fonte su Normattiva