Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Art. 5 — Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

L'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:

  • a)un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
  • b)un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;
  • c)un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;
  • d)due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  • d-bis)un rappresentante designato dagli automobile club. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo e' annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonche' di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. ((Le sessioni dell'esame di idoneita' di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome:
  • a)una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;
  • b)una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.)) ((Le modalita' e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)). L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e' richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.

Testo vigente dal 10 maggio 2026

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