Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.
Testo vigente dal 5 gennaio 1990
