Disciplina dell'attivita' di estetista

Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59

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Le imprese che svolgono l'attivita' di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di societa', nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di societa', anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. Lo svolgimento dell'attivita' di estetista, dovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma ambulante o di posteggio.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1990 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1~art4 · fonte su Normattiva