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L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di societa' previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1990 al 14 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1~art9 · fonte su Normattiva