Art. 29 — Consulenti e comitati di consulenza
Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303
5Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12, comma 5) che l'abrogazione del comma 3 del presente articolo "ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9".
Testo vigente dal 16 settembre 1999
