Art. 9 — Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim
All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, puo' nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 14 Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Il Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 agosto 2007, n. 124
14La L. 3 agosto 2007, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio."
Testo vigente dal 12 ottobre 2007
