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E' istituito, con sede principale a Milano e sedi secondarie presso ogni borsa valori, un consiglio di borsa cui e' trasferita la titolarita' dei poteri e delle attribuzioni gia' spettanti alle camere di commercio, ai comitati direttivi degli agenti di cambio, alle commissioni per il listino ed alle deputazioni di borsa. La facolta' di delega all'esercizio di poteri e altre funzioni, prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e' esercitata dalla CONSOB nei confronti del consiglio di borsa. Le camere di commercio potranno continuare l'esercizio delle competenze finora esercitate su delega del consiglio di borsa secondo le modalita' da convenire. Il consiglio di borsa ha personalita' giuridica. Il consiglio di borsa e' nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro del tesoro ed e' composto da un membro designato dalla CONSOB, da un membro designato dalla Banca d'Italia, da un membro designato dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, da sette membri in rappresentanza delle societa' di intermediazione mobiliare, da due membri in rappresentanza delle aziende od istituti di credito autorizzati allo svolgimento di attivita' di intermediazione mobiliare ai sensi della presente legge e ad due membri in rappresentanza delle societa' ed enti emittenti i valori mobiliari negoziati presso le borse valori e i mercati ristretti. Il consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente e stabilisce le regole per la propria organizzazione e funzionamento tenendo conto delle necessita' operative e di coordinamento delle singole sedi, nonche' dell'esigenza di garantirne l'indipendenza, l'imparzialita' e la riservatezza anche con riferimento al personale addetto. Il consiglio di borsa provvede alla dotazione del personale necessario con gli strumenti e le forme del diritto privato. I membri designati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia non sono eleggibili alle cariche di presidente e vice presidente. Le spese necessarie per il funzionamento del consiglio di borsa, ivi comprese quelle per la dotazione del personale e per le attivita' di promozione della borsa, sono coperte dalle entrate previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 1 agosto 1988, n. 340. Le deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe dei diritti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 1 agosto 1988, n. 340, e di quelle di cui all'articolo 20, comma 3, della presente legge, sono assunte dal consiglio di borsa e divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero del tesoro, sentita la CONSOB. La titolarita' dei beni acquisiti con l'impiego del fondo di dotazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 1 agosto 1988, n. 340, o dei diritti rivenienti da atti di disposizione di cui siano stati oggetto, nonche' le residue disponibilita' liquide del fondo non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al consiglio di borsa per l'esercizio delle funzioni proprie di cui al comma 1. Al trasferimento si applicano le disposizioni in materia di contributi di cui all'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, e' delegato ad emanare con proprio decreto, disposizioni intense a disciplinare:

  • a)le forme tecniche e le modalita' di pubblicazione dei bilanci;
  • b)la data di inizio dell'operativita' del consiglio di borsa; A far data dall'inizio dell'operativita' del consiglio di borsa i comitati direttivi degli agenti di cambio, le commissioni per il listino e le deputazioni di borsa sono soppressi. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 23 luglio 1996, n. 415

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Il D.Lgs 23 luglio 1996, n. 415 ha disposto (con l'art. 66, comma 1) che "Sono abrogate le seguenti norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con la decorrenza indicata nelle rispettive lettere:" -(con l'art. 66, comma 1, lettera f)) l' articolo 24 dal compimento delle procedure previste dall'articolo 56.

Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1~art24 · fonte su Normattiva