La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilita' sociale. A tale fine la presente legge e' volta ad assicurare l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonche' la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unita' giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-22;84~art1 · fonte su Normattiva