Art. 1 — Finalità
La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:
- a)al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attivita';
- b)a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;
- c)a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione;
- d)a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;
- e)a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
- f)a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
- g)a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale;
- h)ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 14 novembre 2011
