Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero e' consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art16 · fonte su Normattiva