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Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero e' consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976
