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((L'importazione di materiali sementieri e' subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilira' le modalita' e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovra' avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta. Copia del certificato di cui al precedente comma sara' inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalita' che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comunichera' al medesimo i quantitativi effettivamente importati)). Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero e' consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 23 giugno 2001
