Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1976 al 14 marzo 2021. Leggi il testo vigente →

I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali. ((E' fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri al momento della loro manipolazione un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18, nonche' le indicazioni prescritte dal precedente articolo 11. E' fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. L'importatore e' responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni del cartellino)). Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora gia' figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreche' detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunita' europee. Resta fermo comunque l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta importatrice, del riferimento al proprio registro di carico e scarico. Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente articolo 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene. Ove trattisi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21. ((In quest'ultimo caso, sul cartellino di cui al quarto comma, devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonche' gli organi che le hanno effettuate)).

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art17 · fonte su Normattiva