Disciplina dell'attivita' sementiera

Art. 11 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). Nel caso di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varieta' geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento.". ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)). 11 16

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212

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Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".

D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149

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Il D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "In deroga all'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' stabilito che le sementi di varieta' da conservazione possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo".

Testo vigente dal 14 marzo 2021

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art11 · fonte su Normattiva