Disciplina dell'attivita' sementiera

Art. 19 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse. Nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome. Dopo il 1 luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varieta' componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varieta' componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varieta' componenti sono indicate come tali. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura. La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41. Per le varieta' di cui non si conosca il costitutore o esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varieta' e la produzione di sementi di base. L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini della presente legge, la facolta' e gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base. Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo. A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta' e' dovuta la tassa di concessione governativa una tantum di lire 10.000. ((Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.)) 11 ((Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta' geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:

  • a)non presentino rischi per il consumatore;
  • b)non inducano in errore il consumatore;
  • c)non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.)) 11 ((La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.)) 11 Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212

11

Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".

Testo in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art19 · fonte su Normattiva