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Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 e' punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 6 marzo 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art31 · fonte su Normattiva