Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 2011 al 14 marzo 2021. Leggi il testo vigente →

A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. 2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, previste all'articolo 13

Testo in vigore dal 6 marzo 2011 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art31 · fonte su Normattiva