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I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2. L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde, limitatamente alla produzione sementiera, la sua validita' dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art36 · fonte su Normattiva