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I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2. ((L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente articolo 2, e perde la sua validita' dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente)).

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art36 · fonte su Normattiva