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A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, barbabietole della specie Beta vulgaris da zucchero e da foraggio, nonche' di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate. Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 23 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art38 · fonte su Normattiva