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A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, barbabietole della specie Beta vulgaris da zucchero e da foraggio, nonche' di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate. Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni. ((E' consentita, inoltre, la commercializzazione:
- a)di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima;
- b)di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purche' sia garantita l'individualita' di tali sementi.)) 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212
11Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".
Testo in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021
