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Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varieta' nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonche' di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio. ((A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.))

Testo in vigore dal 12 agosto 2012 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art41 · fonte su Normattiva