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I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico, nel quale, debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilira' il modello del registro di carico e scarico nonche' le modalita' di tenuta del registro stesso.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976
