Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico, nel quale, debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilira' il modello del registro di carico e scarico nonche' le modalita' di tenuta del registro stesso.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art5 · fonte del testo