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((I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate. I produttori di sementi, sotto la loro responsabilita' possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati e questo sia presso lo stabilimento, che presso magazzini e centri di deposito, purche' anche questi siano muniti di regolare licenza di cui all'articolo 2 della presente legge. Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilira' il modello del registro di carico e scarico, nonche' le modalita' di tenuta del registro stesso)).

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art5 · fonte su Normattiva