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Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e' soppresso e il suo stato patrimoniale e' incorporato in quello del Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art17 · fonte del testo