Art. 18
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Il Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto garantisce le gestioni dei ricevitori, degli aiuto ricevitori e degli aiuto ricevitori aggiunti sprovvisti di cauzione, e provvede a rivalere l'Erario, nei limiti della cauzione che avrebbe dovuto essere prestata, dei debiti verso l'Erario stesso che i gestori eventualmente e comunque costituissero a motivo delle loro funzioni, indipendentemente da ogni azione penale o sanzione disciplinare.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
