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Alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori, obbligati a prestare la cauzione prevista dall'articolo 10.3 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e dagli articoli 280 e seguenti del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono esonerati dal prestare la cauzione medesima, la quale s'intende garantita dal Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto. I gestori che volessero rinunziare all'esonero di cui sopra, debbono presentare apposita istanza all'Intendenza di finanza della Provincia, chiedendo di voler costituire senza riduzione la cauzione ai sensi degli articoli 280 e seguenti del regolamento sul lotto. Per ottenere lo svincolo delle cauzioni gia' costituite, i gestori debbono presentare domanda all'Intendenza di finanza della Provincia. Lo svincolo avviene con l'osservanza del disposto dell'articolo 286 del regolamento sul lotto.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art19 · fonte del testo