Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Qualora per effetto delle disposizioni della presente legge, l'importo degli assegni riliquidati dovesse essere di misura inferiore a quello attualmente in godimento, la differenza verrebbe conservata a titolo di assegno personale. Sara' inoltre conservato il trattamento di quiescenza in godimento, nel caso che, per effetto della presente legge, il titolare non ne avesse piu' diritto.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
