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Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, presenta al Ministro per le finanze il bilancio del Fondo con una relazione sul suo funzionamento. La compilazione del bilancio tecnico viene eseguita ogni quinquennio.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art30 · fonte del testo